Sansepolcro: art.192 D.Lgs 162/2006, la multa senza il trasgressore come è possibile emetterla?

Sansepolcro– In molti si sono visti recapitare nelle settimane scorse delle multe salatissime. Svariate sono state le segnalazioni arrivate da privati cittadini e titolari di pubblici esercizi che evidenziavano il verificarsi di una situazione,a loro dire, controversa e apparentemente non chiara. Ma cosa è successo? Agli ipotetici trasgressori sono state recapitate da parte dell’Ufficio di Polizia Municipale di Sansepolcro multe salatissime che arrivano anche oltre 600euro per aver violato “Norme in materia ambientale”. Nella fattispecie i verbali contestavano “l’abbandono di sacchi di plastica contenenti rifiuti solidi urbani vari su suolo pubblico” (atto vietato dall’art. 192 D.Lgs 152/2006 e successive modifiche) per cui la legge indica “una sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro” (Art. 255, comma 1).

Sembrerebbe però che le violazioni non siano state immediatamente contestate. La causa? L’assenza del trasgressore e dell’obbligato in solido.

Se sul posto non è stato trovato fisicamente nessuno – protestano alcuni colpiti dal verbale – e non avendo la certezza che proprio quel soggetto abbia abbandonato i rifiuti, come si fa ad emettere un verbale e una sanzione cosi elevata? Quali metri di giudizio sono stati adottati? Sarebbe opportuno avere dei chiarimenti”.

Possiamo fare alcune ipotesi. All’interno dei sacchi in plastica forse sarà stato riscontrato qualcosa o più di uno che riconduceva al legittimo proprietario: può essere una delle risposte. Ma anche in questo caso non può esserci la certezza assoluta: esiste la certezza del reato, ma non quella dell’identificazione del soggetto che lo ha materialmente eseguito “tutti saremmo,se cosi fosse, soggetti passibili di condanna – chiosano – se venisse riscontrato nei sacchi anche un minimo oggetto, uno scontrino ad esempio, che riconducesse all’identità. E’ un dovere punire i contravventori ma ci deve essere la certezza che abbiano loro commesso il reato”. “Basta fare un giro in città e fuori, per accorgersi che vicino ai cassonetti ci sono rifiuti di ogni genere – proseguono gli interessati: televisori, vestiario, grandi contenitori di vetro o plastica, sedie o materassi, che restano per terra per settimane intere. Ma cosa si fa per evitare che succeda? Solo multe. Ci vorrebbero anche controlli più assidui in determinate ore della giornata e in certe zone più frequentate e quindi più a rischio,o una maggiore informazione o maggiori incentivi”.

Ma a quanto pare l’ipotetico contravventore, dopo il verbale, ha possibilità di farsi ascoltare. “Entro 30 giorni dalla contestazione della violazione gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti al Presidente della Provincia – indica il verbale di accertamento – o chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”.

Ma senza prove certe né dall’una né dall’altra parte, come si accerta la verità?   

-mm-

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2 risposte a Sansepolcro: art.192 D.Lgs 162/2006, la multa senza il trasgressore come è possibile emetterla?

  1. silvano lagrimini scrive:

    Questo è quanto la legge prevede…la legge non è opinabile…chi non la fa rispettare può esere accusato di omissioni di atti d’ufficio!!!
    Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) all’art. 255 testualmente recitava che fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle
    disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Va però riferito che il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, all’articolo 34 stabilisce che il primo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dell’articolo 255, comma 1 alle parole: “da centocinque euro a seicentoventi euro” sono sostituite le seguenti: “da trecento euro a tremila euro”. Relativamente alle procedura di accertamento delle violazioni dell’abbandono dei rifiuti ed all’acquisizione delle prove che vengono raccolte per ricercare i colpevoli la legge 24 novembre 1981, n. 689 all’art. 6 sancisce che “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
    La stessa legge all’art. 13 dispone che gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Riguardo alla circostanza della mancata contestazione immediata l’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento. Non ci potrà mai essere contestazione immediata se non nel momento esatto in cui il violatore di una disposizione di legge commette l’illecito. Per ultimo l’Art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 fissa che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.Comunque entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

  2. Amante del riciclaggio! scrive:

    Ho visto uno di questi controlli e spesso sono molto semplici.
    Quando li ho visti c’erano dei cartoni fuori dalla campana della carta anche se la campana era praticamente vuota segno che chi li aveva buttati non aveva voglia di dedicare due minuti, piegarli e buttarli dentro.
    E’ facile poi risalire al proprietario visto che hanno spesso un etichetta con un indirizzo di destinazione e quindi è facile anche risalire a chi li ha lasciati.
    600 euro sono effetivamente troppi ma nella zona da dove vi sto scrivendo il fenomeno di lasciare l’immondizia fuori dai cassonetti è molto calata dopo le multe!

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